Mezzi di prova - messaggio di posta elettronica – valore probatorio

Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (v. Cass. 11606/2018) e che la semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019; Cass. 5141/2019 e n. 1/CFA/2019-2020/A sull'analogo tema dell'utilizzazione e valore probatorio dei messaggi whatsapp). (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabile la dichiarazione della persona offesa trasmessa agli inquirenti via mail, posto che la provenienza dall'account personale del giocatore e il contestuale invio di copia del documento di identità costituiscono sufficienti garanzie circa il mittente, non essendo stato addotto alcun elemento concreto per indurre a dubitare della paternità di tale dichiarazione).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 58/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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