Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori art. 29 CGS

Con riferimento ai comportamenti dei sostenitori commessi in violazione degli artt. 25 (prevenzione di fatti violenti), 26 (fatti violenti dei sostenitori) e 28 (comportamenti discriminatori), l’art. 29, comma 1, prevede che l’adozione del Modello di prevenzione assuma efficacia esimente solo là dove sussistano congiuntamente ad almeno altre due circostanze specificatamente previste dalla norma.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 58/CFA/2021-2022/D

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 29 CGS;

Articoli

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

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