Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - 123, comma 2, del CGS – Avviso della conclusione delle indagini – assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni – decorrenza – dalla messa a disposizione del plico

L'articolo 125, commi 1 e 2, del CGS stabilisce che: "Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comma 1). L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. […] (comma 2). Il termine di cui all'art. 123, comma 1, richiamato dalla disposizione de qua, concerne quello "non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria". Tale termine di 15 giorni entro cui esercitare le facoltà difensive decorre dal giorno di effettiva "messa a disposizione del plico", conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento della notificazione a mezzo posta, secondo i quali, in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone abilitate, la raccomandata si "presume pervenuta" alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass., Sezione III, 10 dicembre 2013, n. 27526).  Né del resto, alla decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare in questione, potrebbe essere applicata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il computo del termine de quo decorrerebbe dalla "prima notificazione", poiché una siffatta interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 125, comma 2,  il quale ha inteso operare un bilanciamento fra l'interesse alla speditezza e celerità del processo sportivo e quello, contrapposto, al necessario rispetto delle garanzie difensive del soggetto sottoposto ad indagini, assicurando in tal modo, in caso di pluralità di incolpati, l'interezza del termine a difesa previsto dall'art. 123, comma 1, per ciascuno di essi.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 58/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: 123, comma 1 e 2, CGS; art. 125, comma 1 e 2, CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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