Sanzioni disciplinari - afflittività delle sanzioni – natura e gravità dei fatti – rilevanza – principio di proporzionalità – principio di ragionevolezza - applicazione
Come emerge dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023). Tali principi vanno coordinati e temperati con quello di proporzionalità, di derivazione europea, che impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e di ragionevolezza, quale criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 67-2022/2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 57/CFA/2024-2025/L
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.