Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata - omessa pronuncia

L’omissione di pronuncia nella decisione di primo grado comporta la violazione del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, Codice della giustizia sportiva CONI.  Pertanto il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande in applicazione dell’art. 106, comma 2, CGS, deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice. (CFA, Sez. I, n. 80/CFA/2022-2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 57/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 112 CPC; art. 2, comma 6, Codice CONI

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