Settore tecnico – allenatore – accordi economici – deposito in Lega – allenatore squadra giovanile under 19 – società militante nel campionato di Serie D - obbligo di deposito - sussiste
L’ obbligo di deposito dei singoli accordi economici previsto dall’art. 94 ter, comma 12 bis, NOIF (nel testo vigente prima della modifica intervenuta dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2/2021, n. 36 e alle disposizioni innovative in materia di lavoro sportivo) riguarda tutti gli allenatori (e non solo quello della prima squadra) della società militante nel campionato di Serie D. Tale disposizione – nella misura in cui impone l’obbligo di deposito facendo riferimento alla “società” e non alla “squadra” – sembra testualmente deporre nel senso che tutti gli accordi stipulati dalla società stessa con allenatori delle proprie squadre vadano doverosamente depositati in Lega. Ai fini del deposito, la lettera della norma privilegia il tesseramento dell’allenatore per la società, soggettivamente considerata, indipendentemente dalla squadra da questi in concreto allenata. Inoltre appare significativo il fatto che la norma imponga l’obbligo di deposito alle società dilettantistiche militanti nella Serie D. Si tratta cioè delle società iscritte ad un campionato nazionale, articolato in gironi interregionali, il quale costituisce il quarto livello del calcio italiano e rappresenta, almeno a far tempo dall’unificazione della Serie C, l’ambito di massimo sviluppo del calcio dilettantistico, eventualmente prodromico al passaggio nel mondo dello sport professionistico. Pertanto la normativa federale ha inteso imporre a tali società, proprio perché tendenzialmente caratterizzate da una struttura gestionale e da un organigramma adeguati, adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la stipula e la disciplina di accordi con tutti i propri tecnici tesserati, fra i quali rientra a pieno titolo l’allenatore della squadra juniores, la cui istituzione è appunto doverosa per le società di Serie D. Sotto un diverso profilo sistematico, l’allenatore è una figura che, sebbene preposta ad una squadra giovanile under 19, mantiene uno specifico e particolare rilievo nell’organigramma societario, in quanto titolare di elevate responsabilità nei confronti dei giovani atleti, nonché della dirigenza e della realtà sportiva locale. Ne consegue che l’obbligo di deposito dell’accordo economico vale, a tutela delle finalità pubblicistiche, per tutti gli allenatori tesserati dalla società, indipendentemente dalla squadra che agli stessi sia in concreto affidata.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 57/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 94 ter, comma 12 bis, NOIF