n. 57/CFA/2021-2022/C
L’art. 94 NOIF, comma 1, partitamente vieta tanto “a ) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale” quanto “b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Pertanto anche il mero raggiungimento di un’intesa negoziale difforme rispetto al precetto normativo costituisce fattispecie di per sé sanzionabile e l’eventuale condotta inadempiente (degli obblighi contrattuali illeciti assunti) non potrebbe avere alcuna portata scriminante.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 57/CFA/2021-2022/C
Presidente: Lipari
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 94, comma 1, NOIF;