Corte federale d’appello - art. 101, comma 3, CGS - specificita’ delle censure

Ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. E’ pertanto inammissibile il gravame che difetta dell’articolazione di qualsiasi propria e rituale censura nei confronti della decisione adottata dal Tribunale Federale, di cui si chiede la riforma soltanto con il dispositivo e mediante utilizzo di una generica formula di rito.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 57/CFA/2021-2022/B

Presidente: Lipari

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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