Corte federale d’appello – reclamo - notificato in tempo utile ma depositato tardivamente – irricevibilità

È irricevibile il reclamo notificato in tempo utile ma depositato presso la segreteria della Corte federale tardivamente, non risultando rispettato l’articolo 101, comma 2, CGS che non ammette la scissione tra notifica dell’atto (alla controparte) e deposito dello stesso (presso la segreteria del giudice adito), in coerenza con i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza, che informano il processo sportivo e che non consentono neppure di riconoscere l’errore scusabile, tanto più che nel caso di specie non può neppure riconoscersi che l’irricevibilità sia dovuta a causa non imputabile alla parte, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, CGS (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 90/2020-2021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021).

 

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 56/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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