Corte federale d’appello – notificazione del reclamo alle parti – accertamento preliminare e sommario del Presidente della corte – non comporta sanatoria di eventuali vizi o assunzione in via monocratica di decisioni definitive - onere di notifica per il reclamante – rimane fermo
Alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con decisione n. 27 del 2019, ove si precisa che la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, primo periodo CGS pone a carico del Presidente il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l’onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall’art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall’art. 101 CGS nel caso in esame per richiamo ad opera dell’art. 63 CGS). Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio della scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato. Risulta ben possibile, infatti, che al momento del deposito del reclamo non risulti disponibile la prova della avvenuta notifica o che il reclamante non l’abbia depositata, dimodoché sarà compito del Collegio, nella fase successiva, verificarne la regolarità alla luce dell’attività o delle deduzioni delle parti. Tale soluzione, quindi, come espressamente precisato con il richiamato arresto, “non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate”. E ciò evidentemente, in coerenza con il principio, appunto, del contraddittorio che impone il coinvolgimento di tutte le parti necessarie nel giudizio.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 56/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, primo periodo CGS;
Articoli
Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio
1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.