Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d’appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto

In sede di procedimento di riabilitazione, il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42, ai fini della formulazione del giudizio prospettico, deve anche tenere conto della gravità della violazione commessa, dell’incidenza negativa del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria, del sincero ravvedimento dell’interessato (CFA, SS.UU., n. 76/2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 55/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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