Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d’appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto - fattispecie
In sede di procedimento di riabilitazione, l’ambito valutativo della Corte federale d’appello è fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni” di cui all’art. 42, comma 1, lett. c), che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 76/2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le esigenze di cautela fossero ancora più vincolanti in relazione alle particolari tutele previste dall’ordinamento sportivo per gli arbitri nell’esercizio della loro funzione in cambio della stretta osservanza dei doveri loro richiesti, primi fra tutti quelli indicati nel comma 1 dell’art. 42 del Regolamento dell’AIA: “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”.).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 55/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS; art. 42, comma 1, Regolamento AIA
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.