Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – onere della prova – spetta al richiedente

In sede di procedimento di riabilitazione, spetta al richiedente il beneficio fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui il Collegio possa fondare il giudizio prognostico che è chiamato ad esprimere (CFA, SS.UU., n. 78/2023-2024)

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 55/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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