Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – trenta giorni – decorrenza del termine -
Il dies a quo del termine di trenta giorni indicato dall’art. 125, comma 2, C.G.S. non è rappresentato dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ma dalla scadenza del termine, non superiore a quindici giorni, assegnato all’interessato dal Procuratore federale, ai sensi dell’art. 123, 1° co., C.G.S., nello stesso avviso di conclusione delle indagini, affinché l’interessato possa chiedere di essere sentito o possa presentare una memoria (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023). Il termine non superiore a quindici giorni decorre dalla data di perfezionamento, nei confronti del destinatario, della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, dal momento che si tratta di un termine a difesa (cfr. CFA, SS.UU., n. 40/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 83/2019-2020). In caso di procedimento plurisoggettivo, il deferimento deve essere adottato, secondo l’art. 125, comma 2 (secondo periodo), C.G.S., entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine a difesa assegnato, dal momento che le memorie difensive dell’ultimo indagato potrebbero giovare anche agli altri (cfr. CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 40/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 24/2021-2022). Entro il termine di trenta giorni l’atto di deferimento deve essere non soltanto adottato, come il testo dell’art. 125, comma 2, C.G.S. isolatamente letto indurrebbe ad affermare, ma anche comunicato all’incolpato, valorizzando la lettura, in combinato disposto, dei commi 2 e 3 dell’art. 125 C.G.S., ed escludendo che la comunicazione dell’atto di deferimento, prescritta dal comma 3, sia un adempimento indifferente al fine di rispettare il termine indicato nel comma 2 dell’art. 125. Tale lettura, indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, persegue la tutela del diritto di difesa dell’incolpato e del principio di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2. C.G.S.), perché altrimenti la comunicazione da parte della Procura potrebbe avvenire senza un limite temporale (cfr. CFA, SS.UU., n. 73/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 91/CFA/2019-2020; CFA, Sez. IV, decisione n. 5/2022-2023).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 55/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 125, comma 2
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.