Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale – primo grado - diversa valutazione della gravità del comportamento – non vincola la Corte
Una diversa valutazione, operata in secondo grado da parte della Procura, diretta a presentare il comportamento dell’incolpato come di maggiore gravità rispetto a quanto avvenuto in primo grado, non ha effetti preclusivi rispetto al pieno dispiegamento dello ius decidendi rimesso alla Corte federale, la quale rispetto ai punti della decisione specificatamente impugnati, ben può, sulla base di un autonomo riesame delle risultante probatorie agli atti, operare un aggravamento delle sanzioni persino se l’atto di reclamo, proveniente dal soggetto sanzionato, fosse stato naturalmente orientato a ottenere una diminuzione delle sanzioni stesse (Sezioni unite, decisione n. 117/CFA/2020-2021).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 54/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 118 CGS
Articoli
Art. 118 - Azione del Procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.