Corte federale d’appello – assistenza del difensore – necessità – atto sottoscritto personalmente dalla parte - inammissibilità

In base all’articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d’appello, “Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. In applicazione di tale articolo - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - “il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo” (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l’inammissibilità dell’atto e dunque, in quel caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/2022-2023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020). Tale giurisprudenza, pur dettata con riferimento all’atto di reclamo, va applicata anche con riferimento a ogni altro atto difensivo che venga depositato nel giudizio avanti alla Corte federale d’appello. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva depositata e sottoscritta personalmente dalla parte reclamata).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 54/CFA/2023-2024/A

Presidente: Toesello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS; art. 115 CGS

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

1. Le parti interessate, la Procura federale e i terzi che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.

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