Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4 CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - mancato rispetto della lealtà processuale – sussistenza – fattispecie

I principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto costituenti valori fondamentali nel mondo dello sport, devono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; ne consegue che, nel relativo ordinamento, anche lo scrupoloso rispetto della lealtà processuale è elevato a dovere di rilevanza disciplinare. (Fattispecie in cui il giudice sportivo ha censurato la condotta di un “tecnico” che, in un giudizio arbitrale concernente la rivendicazione di sue spettanze economiche per l’attività svolta, aveva falsamente dichiarato di non aver ricevuto parte delle competenze pattuite).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 54/CFA/2019-2020/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 4 CGS:

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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