Giudizio e responsabilità disciplinare - obbligatorietà delle disposizioni – errore scusabile – presupposti – incertezze e difficoltà oggettive - necessità
Per l’applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (cfr. CFA SS.UU. 0008/CFA-2023-2024; 0002/CFA-2023-2024). Del resto ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/2022- 2023). E ciò al di là della circostanza che - secondo un orientamento – l’errore scusabile potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale come nel caso di specie (v. amplius: Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 53/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 4, comma 3, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.