Processo sportivo in genere – mezzi di prova – prova dichiarativa – parziale veridicità – ammissibilità - condizioni

Secondo la Suprema Corte di Cassazione nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito ben può ritenere la stessa del tutto veridica anche solo in parte, sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (Sez. 1 -Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 53/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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