Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - norma di chiusura –- accordi di “cash pooling di debito tributario”- costituisce violazione di norme di diritto comune poste a presidio della corretta esecuzione della compensazione tra debiti e crediti di carattere fiscale o contributivo
Costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità la stipula di accordi di “Cash Pooling di Debito Tributario” con cui si procede in senso contrario al “divieto di estinguere i debiti contributivi tramite la compensazione di crediti di soggetti diversi dal debitore principale” portato dal Messaggio INPS 18 luglio 2019, n.2764. Una simile interpretazione dell’INPS, peraltro, faceva eco alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15/11/2017 n. 140/E, a mente della quale si chiariva che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. E se pure è vero che la citata Risoluzione è stata oggetto di critica (ma in ambito tributario e non previdenziale) con riguardo alla possibile estensione di un divieto non espressamente disciplinato dall’art. 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, è anche vero che un tale espresso divieto è stato in ogni caso introdotto con l’art. 1 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), convertito in legge n. 157/2019, là ove si prevede, in particolare, che “[1] Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. [2] Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. [3] I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge [...]”. Norma, quest’ultima, cui ha fatto anche seguito una nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 244683 del 24 settembre 2021).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 53/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 4 CGS;