Giudizio e responsabilità disciplinare - termini processuali –- azione disciplinare – codice previgente – perentorietà - esclusione

Sotto il vigore del previgente codice giustizia sportiva è da escludere la natura perentoria dei termini procedimentali connessi all’esercizio dell’azione disciplinare (ex multis: CFA, SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sezione IV, n. 140/2016¬2017). Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 53/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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