Calciatore - tesseramento - utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzione – continuazione dell’illecito – inapplicabilità – criteri da utilizzare
I criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza in riferimento al caso di utilizzo prolungato da parte di una squadra di giocatori in posizione irregolare escludono, da un lato, l’applicabilità dell’istituto della continuazione e, dall’altro, sconsigliano di rapportare meccanicamente la sanzione delle giornate di squalifica da infliggere al giocatore al numero di incontri viziati dall’illecito, poiché il coerente utilizzo di tale parametro porterebbe a conseguenze abnormi e all’evidente lesione di quel principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 52/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 81 c.p.; art. 11, comma 2, CGS
Articoli
Art. 11 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:
a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.