Calciatore – cessione di contratto - contributo di solidarietà – modalità operative
Ai sensi dell’art. 21 e Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei Calciatori l’importo relativo al contributo di solidarietà deve essere detratto dalla cessionaria dal corrispettivo totale pattuito con la cedente per il trasferimento del calciatore e, quindi, sempre a cura del nuovo club, distribuito alla (o alle) società formatrice/i. Tale detrazione appare logica imposizione in quanto è compito comunque della cessionaria provvedere al pagamento alla società originaria che ha “formato” il calciatore. Lo schema così congegnato prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione. Tant’è che nel Commentario sul Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori (“Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players”) della F.I.F.A. – edizione 2021, con riferimento a caso simile a quello in esame, è precisato proprio che “Come da Regolamento, il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratto dall’importo totale dell’eventuale indennità di trasferimento pagata dalla nuova Società. Il meccanismo di solidarietà non impone alcun onere finanziario aggiuntivo alla nuova Società. Il contributo di solidarietà viene detratto dall’importo del compenso pattuito tra le due Società… Secondo costante giurisprudenza… in tali circostanze ed in stretta applicazione del Regolamento, è la nuova Società che sarà tenuta a versare il contributo di solidarietà alle Società formatrici interessate. A sua volta e solo su richiesta della nuova Società, la precedente Società sarà tenuta a rimborsare la relativa somma alla nuova Società… nuova Società ha due modi per recuperare i suoi soldi dal precedente club, o sulla base dell’accordo contrattuale tra di loro, o invocando l’arricchimento senza giusta causa”.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 52/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 21 e Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei Calciatori