DOVERI GENERALI DI COMPORTAMENTO E RISERVATEZZA - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Va affermata la responsabilità disciplinare di colui che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, C.G.S. (“ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocatùi, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva”).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 52/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 22, comma 1, CGS;
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Art. 22 - Doveri generali di comportamento e riservatezza
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).