Calciatore - tesseramento - decadenza dal tesseramento – accordi di svincolo – assenza – pagamento in denaro – comportamento illecito
L’art. 108 NOIF, rubricato “Decadenza dal tesseramento per accordo”, dispone che “1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione. 2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo”. In assenza di “accordi”, lo scambio tra il consenso allo svincolo e il pagamento di denaro è, per un tesserato, un comportamento non corretto, perché rende inutile il procedimento delineato dall’art. 108 NOIF e caratterizzato dalla conclusione del previo accordo e dal suo deposito nei termini, a pena di nullità. Il comportamento è anche grave, perché il pagamento non spontaneo di denaro può rappresentare una indebita pressione sul calciatore.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 51/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Maffeis
Riferimenti normativi: art. 108 NOIF