Tribunale federale a livello territoriale - competenza – delibere delle componenti federali – è competente – art. 53, comma 3, del Regolamento LND -

Al fine di negare la competenza del Tribunale federale territoriale sulle delibere delle componenti federali non può essere invocata la previsione di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento LND secondo la quale “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”. Ciò per due distinte ragioni: la prima è che la competenza in materia di campionati organizzati dalla LND è espressamente disciplinata dall’art. 138 CGS; la seconda poggia sulla portata residuale e generale della competenza del Tribunale Federale come declinata dall’art. 79 CGS e dalla simmetrica eccezionalità attribuibile al ricorso giustiziale ad organo di altro plesso organizzativo (CONI: sul punto cfr. Collegio di garanzia 14/2019, punto 3.4).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 51/CFA/2020-2021/E

Presidente: Torsello

Relatore: Cardarelli

Riferimenti normativi: art. 53, comma 3 Regolamento LND; art. 138 CGS; art. 79 CGS;

Articoli

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:
a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.
4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:
a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;
b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

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