Mezzi di prova – standard probatorio

Secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia CONI (S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6) “lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell’ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”. In realtà si è anche sostenuto che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale» (cfr.  Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 51/CFA/2019-2020/E

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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