Mezzi di prova – compito del giudicante – valutazione individuale dei singoli elementi – successiva valutazione globale – necessità – fattispecie
In tema di valutazione dei singoli elementi di prova, il giudicante non può limitarsi ad una valutazione “parcellizzata” degli stessi, né a una mera sommatoria, ma, una volta analizzati i singoli fatti e i diversi comportamenti, deve procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi (isolatamente considerato), possa, in una visione unitaria, consentire di attribuire valenza e significato alla condotta dell’agente (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto immune da censure, sul punto, la decisione di primo grado, che, sulla base di una valutazione complessiva di una serie di condotte di gioco tenute dalla squadra soccombente, era giunta alla conclusione che essa aveva “giocato per perdere”).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 51/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.