Corte federale d’appello – Termini del reclamo – Art. 101, comma 2, CGS – pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - due momenti a quo alternativi - non può prevalere il primo dei due momenti
L’art. 101, comma 2, CGS dispone che “Il reclamo deve essere depositato ... e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. La disposizione indica due momenti a quo, alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”, dai quali far decorrere il termine per il reclamo. Essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo dei due momenti (quale che esso sia) che renderebbe inutile la previsione del secondo.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 50/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Sica
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS;
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.