Giudizio e responsabilità disciplinare – giudizio penale – non influenza il giudizio sportivo – effetti - reato di frode sportiva – irrilevanza penale della condotta - diversa valutazione del giudice sportivo - possibilità
Il procedimento penale non è idoneo ad influenzare quello sportivo, che risponde a regole sue proprie aventi radice nel Codice di giustizia sportiva e che delineano un percorso autonomo nella acquisizione e, soprattutto, nella valutazione dei dati probatori necessari per pervenire ad una decisione sia di colpevolezza che di proscioglimento in ambito sportivo endofederale, a ciò conseguendo anche la possibilità per il Giudice sportivo di valutare gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale, indipendentemente dal rilievo penale dei fatti rappresentati (cfr., per il principio, Cass. Pen. 23 settembre 2013 n. 39701; Collegio di garanzia dello sport, 8 marzo 2016, n. 14). Il principio dell’autonomia e della diversità del processo sportivo rispetto a quello penale trova fonte nel formante normativo dell’art. 2 della legge 401 del 1989, il cui primo comma stabilisce che “L’esercizio dell’azione penale per il delitto previsto dall’articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.”. Pertanto, l’eventuale irrilevanza penale di una determinata condotta a configurare il reato di frode sportiva non può vincolare la diversa valutazione che della stessa condotta può essere fatta in sede disciplinare ai fini della sussistenza dell’illecito sportivo. Nella struttura dell’art. 1 della legge 401, il delitto di frode sportiva si caratterizza per il fatto che il denaro o altra utilità deve essere promesso o offerto “a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva”, laddove l’illecito sportivo è integrato dal “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”, non essendo richiesto che la promessa del vantaggio sportivo sia rivolta a chi partecipi alla gara.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 49/CFA/2024-2025/F
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 2 L. n. 402/1989