Mezzi di prova - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – principi generali

Le intercettazioni di conversazioni telefoniche, come anche le captazioni ambientali, acquisite nell’ambito di un’indagine penale, possono essere utilizzate come vere e proprie prove al fine dell’accertamento di una violazione disciplinare nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva. Esse costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento disciplinare, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025). Dal principio di non applicabilità delle regole del processo penale al procedimento disciplinare sportivo discende l’insussistenza del divieto di utilizzabilità delle prove, seppure - in ipotesi - illegittimamente acquisite in violazione di legge (Collegio di garanzia dello Sport, 3 marzo 2017, n. 18). Esula dai poteri del Giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità̀ dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo tanto formale, quanto sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente, ai fini delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020). E’ quindi pacifica l’utilizzabilità nel procedimento disciplinare dei contenuti delle intercettazioni e delle risultanze delle captazioni ambientali eventualmente poste in essere in sede penale, attesa la loro valenza di fatti storici autonomamente e motivatamente apprezzabili nel distinto procedimento disciplinare (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8814).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 49/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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