Illecito sportivo - adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva – sufficienza – ratio
La struttura dell’illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell’adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva; ciò in quanto l’ordinamento federale ha inteso apprestare una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso, che rileva come circostanza aggravante e non come elemento costituente dell’illecito. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all’esigenza di reprimere con fermezza comportamenti di estrema gravità, intende anticipare e allargare l’area della punibilità delle condotte vietate. Quanto sopra vale ad escludere la completa assimilabilità o sovrapponibilità dell’illecito sportivo all’illecito penale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 49/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 30 CGS
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Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.