Illecito sportivo – caratteri
Ai sensi dell’art. 30 del vigente C.G.S., analogamente al previgente art. 7, l’illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un’oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di una attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Pertanto, esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti diretti a conseguire i risultati di cui sopra (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 49/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 30 CGS; art. 7 CGS previgente
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Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.