Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - ambito di applicazione soggettivo

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Ai sensi dell’art. 2, rubricato “ambito di applicazione soggettivo”, “il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ferma la sussistenza, pertanto, di una serie di diritti e obblighi derivanti dal tesseramento, il rapporto con l’ordinamento sportivo, ai fini sanzionatori, è legato allo svolgimento di attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento sportivo.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 49/CFA/2020-2021/F

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 2 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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