Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – ratio – art. 54 CGS – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento che non abbia inciso sullo svolgimento dell’intero giudizio – violazione dei termini – non rileva - termini preordinati ad assicu
Le sezioni unite della Corte federale d’Appello, con la decisione n. 23 del 28.9.2020, con specifico riferimento ai termini interni del procedimento sanzionatorio, hanno precisato che “Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell’articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell’intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell’intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l’equilibrio tra le parti, dal momento che esso si dispiega per l’appunto in egual modo nei confronti di entrambe”. Inoltre “La fissazione dell’udienza l’undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l’interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati. Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del CGS quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E’ proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, che conduce a svolgere riflessioni ulteriori rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare”. A giudizio delle sezioni unite, in particolare, vi sono termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. Le sezioni unite hanno quindi precisato che “E’ proprio tale “sistema di preclusioni procedimentali... a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all’articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l’equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui largamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v’è dubbio, infatti, come già accennato, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 49/CFA/2020-2021/E
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 6, CGS previgente; art. 54 CGS; art. 93, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.
Art. 54 - Termini di durata del giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.
Art. 93 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.