Settore tecnico – regolamento - norme di comportamento – Regolamento settore tecnico – art. 37 - contenuto
L’art. 37 del Regolamento settore tecnico prevede che “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”. Dall’interpretazione letterale della disposizione emerge che la prima parte del secondo comma dell’articolo in esame si riferisce ai rapporti tra tecnici e tutti gli altri consociati, mentre la sola seconda parte del periodo che segue la congiunzione “e”, relativa al principio di deontologia professionale, riguardi i rapporti tra colleghi. In particolare, dalla citata disposizione emergono due regole: i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva; i tecnici, nei rapporti con i colleghi, devono ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 49/CFA/2020-2021/D
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 37 Regolamento settore tecnico;