GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - DIRITTO DI DIFESA - FACOLTÀ DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE INDAGINI – PRIMA DELL’ADOZIONE DELL’ATTO DI DEFERIMENTO - NECESSITÀ - DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO ALLA FASE GIUSTIZIALE - INSUFFICIENZA

Il processo disciplinare ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase procedimentale istruttoria e di indagine, il diritto di difesa è assicurato mediante la facoltà di accesso agli atti, orientata a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le proprie argomentazioni difensive. L’art. 123 del CGS impone alla Procura Federale l’obbligo di discovery integrale degli atti di indagine, che è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta prima dell’adozione dell’atto di deferimento. Viene in rilievo, al riguardo, la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte contestate alla luce delle proprie osservazioni. La norma, nel riconoscere al soggetto “interessato” la facoltà di accesso agli atti delle indagini, costituisce espressione del principio fondamentale volto a garantire la conoscenza dei documenti amministrativi necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Si tratta di un principio che discende dalla necessità di interpretare la normativa in termini orientati al rispetto della giurisprudenza costituzionale che, da tempo, ha dato risalto alla necessità di salvaguardare la possibilità di un contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona, escludendo la legittimità costituzionale di meccanismi strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento disciplinare (cfr. Corte Cost. n. 240/1997 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). In questo contesto va iscritta la richiamata norma del codice di giustizia sportiva che ha quindi inteso garantire all’interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti, propedeutica sia alla partecipazione al procedimento disciplinare mediante la richiesta di audizione o la presentazione di memoria difensiva, che alla facoltà di contestare il fondamento dell’ipotesi accusatoria e di difendersi dagli addebiti. Tra detti strumenti viene in rilievo, al riguardo, anche quello, mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, di essere posto nelle condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95). Quanto sopra si traduce non solo nel dovere di informare l’inquisito dell’avvio del procedimento, ma soprattutto di garantire la facoltà di accedere agli atti e di interloquire con l’organo procedente prima dell’adozione dell’atto di deferimento, atteso che la difesa si può efficacemente esercitare solo con la conoscenza completa degli atti di indagine e delle prove assunte a fondamento dell’azione disciplinare. Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa impone che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione nell’indagine espletata, cosicché l’interessato abbia il diritto di esprimere la propria opinione su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e di esercitare utilmente le proprie difese sulla sussistenza e pertinenza dei fatti e delle circostanze rilevanti, nonché mediante l’allegazione di elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni. Da ciò la conseguenza che, nell’adottare la decisione finale, l’organo inquirente potrà tenere conto soltanto di quegli elementi sui quali sia stato possibile per l’interessato esprimere la propria opinione. Vale a dire che in alcun modo può differirsi alla fase giustiziale la conoscenza dei dati di cui le parti hanno rivendicato l’ostensione al fine di orientare sin dalla fase delle indagini le iniziative di difesa dei propri interessi, sia rafforzando i propositi di tutela, sia eventualmente nel senso contrario di indurli a recedere da tali propositi con esito, in ipotesi, finanche deflattivo di eventuali giudizi. Si tratta, in definitiva, di garantire insopprimibili esigenze di tutela, rinvenibili prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare anche al fine di esporre argomenti utili a mitigare la gravità della condotta oggetto di incolpazione, sia per le modalità concrete in cui si è svolta sia per le conseguenze che ne potrebbero derivare. La conoscenza dei dati in questione offre anche alla Procura la possibilità di acquisire, anzitutto, il punto di vista degli incolpati sui fatti contestati, consentendole dunque di valutare anche da tale prospettiva gli addebiti mossi, prima di procedere al deferimento. E ciò non senza considerare che delle osservazioni difensive dei soggetti indagati la Procura Federale deve tenere conto nell’adozione dell’atto di deferimento, richiamandole espressamente e specificando le ragioni di dissenso da tesi difensive ritenute non persuasive, con la conseguenza che il loro mancato esame ridonda in causa di illegittimità del provvedimento assunto a conclusione delle indagini. (Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto sussistente la lesione del diritto di difesa poiché la Procura Federale ha messo a disposizione solo una minima parte dei documenti riguardanti il procedimento).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 47/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 123 CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

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