PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO - ESAME DELLE QUESTIONI – PRINCIPIO DELLA “RAGIONE PIÙ LIQUIDA”
In base al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, è possibile invertire l’ordine logico-giuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l’interesse e la soluzione dell’intero giudizio. La Suprema Corte (ex multis, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ammette infatti la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene da sola sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre deduzioni ed eccezioni, che non sono affrontate e decise. Il principio è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 47/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.