Calciatore – vincolo sportivo – eliminazione – norma transitoria - proroga di validità del vincolo – presupposti – rapporto di continuità con precedente tesseramento – contratto di trasferimento con diritto di opzione – non c’è proroga del vincolo sportivo – contratto di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva - differenza
In caso di contratto di trasferimento temporaneo che preveda un diritto di opzione non si verifica una fattispecie contrattuale idonea a qualificarsi in termini di “rinnovo, senza soluzione di continuità, di un precedente tesseramento” ai fini della proroga di validità del vincolo sportivo di cui all’art. 31, comma 1, decreto legislativo n. 36/2021. Tale fattispecie non è equiparabile al caso in cui sia apposta al contratto di trasferimento una condizione sospensiva (CFA, SS.UU. n. 4/2024-2025). La sovrapponibilità degli effetti giuridici derivanti dall’avveramento dell’evento dedotto in condizione (sospensiva) e dall’esercizio del diritto di opzione è, infatti, circoscritta esclusivamente alla perduranza del rapporto contrattuale tra le medesime parti; il che è effetto ben diverso dalla continuità contrattuale di contro richiesta dalla previsione dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 36/2021 quale indefettibile presupposto per rendere operativa la proroga del vincolo sportivo. La condizione è elemento accidentale del contratto che volontariamente le parti appongono al regolamento contrattuale, così incidendo ab origine sullo stesso ed accettandone consapevolmente un mutamento, con effetti ex tunc, in conseguenza del verificarsi di un accadimento indipendente dalla loro volontà. Sicché, trasponendo tali considerazioni al contratto di prestazione sportiva, l’apposizione di una condizione al verificarsi della quale il contratto di prestazione sportiva temporaneo possa novarsi in contratto pluriennale, anche in considerazione dell’efficacia retroattiva insita nell’avveramento della condizione, comporta naturaliter la emersione di un rapporto di continuità tra l’originario contratto temporaneo ed il successivo contratto pluriennale; invero, affinché si produca tale effetto (i.e. la novazione del rapporto da temporaneo a pluriennale) non è in tal caso necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà, essendo sufficiente quanto dalle parti voluto (e manifestato) all’atto della conclusione dell’accordo recante condizione sospensiva. Di contro il patto di opzione costituisce autonomo negozio giuridico bilaterale (“Il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331, c.c., costituisce, a differenza della proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nell'assunzione dell'obbligo per una delle parti di mantenere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto di decidere circa la conclusione del contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario l'ipotesi di un mero "accordo preparatorio" destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale", gratuito od oneroso, destinato a realizzare e ad esaurire la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale, finalità perseguita con l'attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo grado di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso” (Tribunale Bari sez. II, 30/06/2009, n.2218; in termini anche, ex multis, Cassazione civile sez. I, 10/10/2003, n.15142; Cassazione civile sez. III, 12/12/2002, n.17737). Ne deriva che l’effettiva operatività dell’opzione e la conseguente produzione degli effetti che le parti avevano pattuito che si producano per effetto dell’esercizio di essa da parte dell’opzionario, presuppone un’autonoma, ulteriore e diversa manifestazione di volontà (del solo opzionario), da cui consegue la formazione di un nuovo ed ulteriore vincolo contrattuale, avente oggetto ben diverso e, soprattutto, efficace (solo) dal momento dell’esercizio dell’opzione stessa.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 45/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 31, comma 1, d.lgs. n. 36/2021