Notificazioni - a mezzo posta – impossibilita’ di consegna del plico – notifica per compiuta giacenza – espressa previsione normativa statale – rinvio da parte della normativa sportiva – sussistenza.
Anche nel processo disciplinare sportivo della FIGC quando, per la notifica, si faccia ricorso al servizio postale, l’incombenza, in caso di mancato esito positivo della consegna e di contestuale avviso da parte dell’operatore postale, si intende perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dal deposito presso l’Ufficio postale; ciò in forza del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, del CGS del CONI alle norme generali del processo civile (nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva) e di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del nuovo CGS della FIGC (il quale disciplina i rapporti tra il CGS e le altre fonti normative), nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 45/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mezzacapo
Relatore: Franchini
Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 3, comma 4, CGS
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.