Giudizio e responsabilità disciplinare – circostanze attenuanti - ammissione di responsabilità - ammissione di fatti acclarati – non opera

Non opera l’attenuante della fattiva collaborazione nel caso di una postuma ammissione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 44/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 128 CGS

Articoli

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

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