CORTE FEDERALE D’APPELLO – MOTIVI DI RECLAMO – COMPETENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE – RECLAMANTE CHE NON SI È COSTITUITO IN PRIMO GRADO – INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO

E’ inammissibile in appello il motivo con cui viene dedotta l’incompetenza del Tribunale federale allorché il reclamante non si sia costituito in primo grado. Secondo principi propri dell’ordinamento generale (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883), incombe su tutti i soggetti del rapporto processuale l’onere di controllare il corretto esercizio della potestas iudicandi, fin dalle prime battute processuali, anche quando la questione non venga espressamente sollevata. Tali principi valgono a maggior ragione nell’ordinamento sportivo. Ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2, comma 3, del Codice CONI. Tale è, del resto, la ratio sottesa anche all’art. 15 del Codice del processo amministrativo secondo cui: “Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito ha statuito sulla competenza.”. Uno dei principi cardine della giustizia sportiva è la tempestività delle decisioni e ciò in quanto il suo tratto caratteristico e fortemente distintivo è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica delle manifestazioni sportive (Corte federale d’appello n. 40/2022-2023). La tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo e uno degli elementi fondanti della propria legittimazione. In questo senso la parte non può attendere la conclusione del primo grado del procedimento per proporre eccezioni che avrebbe potuto già sollevare partecipando all’udienza a cui sia stata regolarmente e ritualmente convocata (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 56/2019-2020) e, pertanto, il reclamo non può sopperire alla mancata partecipazione dell’attore al giudizio di primo grado (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 59/2020-2021). Sotto altro – ma concorrente – profilo, la circostanza della mancata costituzione in primo grado, a fortiori, vale a qualificare il dedotto motivo in appello quale “domanda nuova”, in deroga a quanto previsto dall’art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva. In sostanza, sulla questione della competenza non è stato svolto alcun contradditorio in prime cure e non esiste un capo di pronuncia contro il quale dirigere l’impugnativa. L’opposta tesi farebbe venir meno la ragion d’essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d’appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d’appello non può desumerlo dai fatti di causa ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 44/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS; art. 44, comma 2, CGS; art. 2, comma 3, Codice CONI;

Articoli

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5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
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