Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, CGS – criterio della alternatività delle comunicazioni
Il comma 5 dell’art. 53 CGS, secondo cui: “Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”, detta il criterio dell’alternatività per le comunicazioni. Pertanto il ricorso può essere notificato legittimamente presso l’indirizzo PEC della società ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), n. 1 (nella specie la Corte ha ritenuto che il ricorso ex art. 102 CGS del Presidente Federale poteva legittimamente essere notificato presso l’indirizzo PEC della società ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), n. 1, aggiungendo che tale ricorso è un rimedio straordinario approntato dall’ordinamento, e non costituisce un mezzo ordinario di impugnazione in senso stretto da legittimare, quanto alla notifica, l’applicazione della sola regola sull’elezione di domicilio effettuata nelle pregresse fasi del giudizio, che tuttavia è comunque alternativo alle altre ipotesi di comunicazione indicate dall’art. 53 CGS).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 43/CFA/2024-2025/E
Presidente: Mazzoni
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, CGS
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Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.