GIUDICE SPORTIVO – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – INIZIATIVA ASSUNTA A NOTEVOLE DISTANZA TEMPORALE DAI FATTI – INAMMISSIBILITÀ

Se l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo e comunque a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 43/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lipari

Relatore: Baliva

Riferimenti normativi: art. 118 CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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