Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta ad elemento di prova – condizioni
Alla stregua del principio mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n. 22/2024-2025).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 42/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.