Corte federale d’appello – giudizio di primo grado – appello - effetto devolutivo – automatica riemersione del materiale di primo grado – cognitio della Corte - è piena - giudizio d’appello – natura giuridica - è solo tendenzialmente una revisio prioris instantiae
Nel reclamo proposto a questa Corte federale deve riconoscersi una particolare intensità al cd. effetto devolutivo dell’appello, con la conseguenza che si produce un’automatica riemersione in questa sede di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena. Pertanto, il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive, dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 96/2019-2020). E ciò in coerenza con l’impostazione secondo cui i giudizi innanzi a questa Corte relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (ex multis: CFA, SS.UU., n. 29/CFA/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 42/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.