TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE – COMPETENZA – DELIBERE DELLE COMPONENTI FEDERALI - ART. 79 CGS – È NORMA GENERALE ATTRIBUTIVA DELLA COMPETENZA

Il nuovo CGS, nel disciplinare la competenza ed il funzionamento del Tribunale federale nazionale, ha sostanzialmente confermato l’impianto adottato dal Codice del 2014 il quale, nel recepire i principi dettati dal CONI, ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale che giudica “su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Ne deriva che l’art. 79 CGS è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale Federale (così come lo sono gli artt. 25 e 30 del CGS CONI che, sostanzialmente, contengono una disposizione di contenuto identico alle previsioni di cui all’art. 79 CGS), che si estende, proprio per il suo carattere di generalità, alle competenze dei Tribunali Federali Territoriali che ne costituiscono (sempre ai sensi dell’art. 79 CGS) mere articolazioni. L’effetto di una simile disposizione, è comunque quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia ai sensi dell’art. 54 comma 1 del CGS CONI (CFA, sezione I, n. 29/2020-21) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 42/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lipari

Relatore: Baliva

Riferimenti normativi: art. 79 CGS;

Articoli

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

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