Tesseramento – calciatore – responsabilità - non è assorbita da quella della società
La responsabilità del calciatore o calciatrice in tema di tesseramento non è assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che sul calciatore o calciatrice grava l’obbligo, o quantomeno l’onere di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta anche alla tesseranda di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito e a maggior ragione l’esistenza delle pratiche di tesseramento che la riguardano (CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 20; CFA, sez. IV n. 22/2021-2022; CFA SS.UU., n. 67/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 41/CFA/2024-2025/C
Presidente: Mazzoni
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 32 bis NOIF;