Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – compimento del 24° anno d’età - svincolo per decadenza – modalità procedurali – decadenza automatica
Presupposto fondamentale alla pratica agonistica del giuoco calcio è il tesseramento alla F.I.G.C. ed il contestuale vincolo con una società affiliata alla stessa Federazione. Tale procedura risulta particolarmente delicata: utilizzare un calciatore non in regola con il tesseramento espone a rilievi disciplinari. Il tesseramento è trattato dalle norme organizzative interne della FIGC (NOIF) dall’art. n. 36 all’art. n.41; in particolare, il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall’art. 39, il quale stabilisce le modalità e i termini per il tesseramento che va eseguito su moduli forniti dalla FIGC. L’art. 32 bis, NOIF, consente ai calciatori e alle calciatrici, che abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, di chiedere ai comitati e alle divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento. Conseguentemente, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale, deve assumere con la propria o con altra società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. Pertanto, sia il tesseramento, sia lo svincolo per decadenza del tesseramento, soggiacciono a un regime di formalità. E’ pacifico nella giurisprudenza sportiva, la necessità del rispetto dei “requisiti di carattere formale imposti dal sistema normativo in materia di tesseramento nell’ambito della F.I.G.C., previsti a titolo di sussistenza e validità dell’atto stesso” (cfr., ex multis, Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti n. 0024/TFNST-2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 41/CFA/2024-2025/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 39 NOIF; art. 32 bis NOIF;