TESSERAMENTO – CALCIATORE - DICHIARAZIONE DI NON ESSERE STATO TESSERATO PER SOCIETÀ ESTERE – RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ –ART. 6 CGS – ASSENZA DI COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CALCIATORE - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ – NON SUSSISTE

Non incorre in responsabilità disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva la società in assenza di un comportamento colposo di un calciatore che ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;  la responsabilità c.d. oggettiva, contemplata dal disposto ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, opera soltanto in presenza dei seguenti irrinunciabili elementi (cfr. sul punto, ex multis, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, Decisione/0058/CFA-2021-2022): la sussistenza del fatto previsto e punito dal Codice di Giustizia Sportiva; la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc.; l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, del fatto al suo autore. Alla società non incombeva uno specifico obbligo di accertamento circa il pregresso tesseramento del proprio calciatore presso Federazioni estere, bensì soltanto un onere, nell’ipotesi in cui fossero emersi elementi tali da rendere dubbia la provenienza sportiva del giocatore. Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per introdurre nel sistema un obbligo a tutti gli effetti di accertamento preventivo della provenienza del giocatore, con pesanti ripercussioni sull’organizzazione degli uffici federali. Obbligo che allo stato non è contemplato da alcuna disposizione normativa.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 41/CFA/2022-2023/C

Presidente: Lipari

Relatore: Ronzani

Riferimenti normativi: art. 6, comma 2, CGS;

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

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